Leasing Nautico

Il settore si arricchisce di ulteriori prospettive di crescita grazie alle agevolazioni fiscali relative all’I.V.A. recentemente introdotte, che rendono il leasing particolarmente vantaggioso rispetto all’acquisto diretto.

Il diportista può ricorrere al leasing sia per l’acquisto del natante nuovo di fabbrica o usato, sia durante le attività di costruzione del medesimo.

Il prodotto è destinato sia ai privati che alle aziende, con durate che variano da un minimo di 24 ad un massimo di 60 mesi e periodicità dei canoni da mensile a trimestrale; il riscatto finale è pari al 1%.

In ogni caso, il piano finanziario è costruito sulle esigenze del cliente.

Il nuovo regime fiscale riservato alle imbarcazioni da diporto acquistate in leasing prevede il beneficio dell’abbattimento dell’imponibile sull’IVA, a seconda delle dimensioni e della tipologia del natante, fino al 70%: un vantaggio che compensa ampiamente i canoni di locazione.

Il programma prevede anche la possibilità di registrare le imbarcazioni con bandiera francese, spagnola, monegasca, portoghese ed inglese.

 

Nuovo Regime Fiscale

Grazie ai benefici riconosciuti dalle novità legislative in materia di IVA ed alle disposizioni emanate in argomento dall’Amministrazione Finanziaria, il diportismo nautico italiano sta vivendo un momento particolarmente felice. Gli interventi previsti a livello normativo, hanno infatti contribuito alla crescita del mercato italiano della nautica, incentivando nel contempo il ricorso alla locazione finanziaria per l’acquisizione di imbarcazioni da diporto a vela e a motore. La normativa scaturisce dall’art. 46 della 342/2000 che, modificando la disciplina sulla territorialità dell’IVA, stabilisce che i corrispettivi per le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto, non devono essere assoggettati ad Iva se i mezzi stessi sono utilizzati al di fuori dell’Unione Europea. L’Amministrazione Finanziaria ha altresì approfondito l’argomento su esposto e, con Circolare n° 207/E del 2000, ha stabilito che il corrispettivo dovuto per l’utilizzo di mezzi di trasporto deve essere assoggettato ad Iva solo per la quota di corrispettivo legata all’utilizzo dell’imbarcazione in ambito comunitario. Infine la materia ha trovato i conclusivi chiarimenti nella Circolare n° 49/E del 7/06/02, che riprendendo i principi contenuti nella n° 76/E del 2001, consente la determinazione in via forfetaria dell’utilizzo extracomunitario del natante e prevede la definizione del corrispettivo da assoggettare ad IVA, tramite l’utilizzo di aliquote legate alla tipologia dell’unità da diporto di seguito riprodotta:

 

Tipologia Imbarcazione

% del corrispettivo da assoggettare ad aliquota Iva Ordinaria
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore ai 24 metri 30%
Unità a vela di lunghezza tra 20,01 ed i 24 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 16,01 ed 1 24 metri  40%
Unità a vela di lunghezza tra 10,01 ed i 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 ed 1 20 metri 50%
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 7,51 ed 1 12 metri se iscritte nel registro imbarcazioni  60%
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri se iscritte nel registro imbarcazioni  90%
Unità abilitate alla navigazione nelle sole acque protette 100%